Risarcimento danni




Cedere il volante senza sapere che all’amico è stata ritirata la patente, costerà all’incauto locatario la risoluzione anticipata del contratto di noleggio

Mi fai provare la macchina? Dal momento che auto a noleggio è sempre sinonimo di macchina nuova, ultimo modello con il quale destare ammirazione, questa domanda è frequentemente rivolta a chi utilizza il renting. E poiché chi lo chiede è spesso un amico, il favore non lo si può negare, ma con qualche cautela, per non ritrovarsi di colpo senz’auto e senza amico.

E questo è proprio quello che è successo quando, in seguito a un normale controllo, la Polizia stradale ha fermato una costosa berlina condotta da una persona cui precedentemente era stata ritirata la patente (l’amico) che viaggiava con il locatario all’oscuro di tale ‘piccolo’ particolare...

La fattispecie, contemplata all’art. 216 del Codice della strada, punisce severamente chi circola abusivamente quando la patente gli sia stata ritirata con una sanzione principale pecuniaria elevata (da € 1.842,00 a € 7.369,00) e con la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

E qui cominciano i guai per il conduttore del contratto di noleggio, perché in questi frangenti scattano automaticamente, nei suoi confronti, le sanzioni previste dalla società di renting. Tutti i contratti di Nlt contengono precise disposizioni che sanzionano l’utilizzo scorretto o improprio del veicolo noleggiato, reputando questi casi alla stregua di un grave inadempimento del conduttore. Questi è tenuto a servirsi della cosa custodendola con la diligenza del buon padre di famiglia garantendo che chi si mette alla guida sia abilitato a farlo nei termini di legge.

Anche se, all’atto della stipula, normalmente il cliente firma un’apposita clausola con la quale si fa carico di tutti i rischi inerenti all’uso, alla custodia e all’utilizzo del bene noleggiato, spesso il caso in cui il veicolo sia confiscato o venga applicata la sanzione del fermo amministrativo viene esplicitamente indicato quale causa di risoluzione del contratto ex. art. 1456 c.c. con diritto al risarcimento dei danni nei favori della società di renting.

L’indennizzo da corrispondere al proprietario del veicolo varia a seconda del contratto e solitamente copre, a titolo di penale, il danno derivato dalla risoluzione anticipata di esso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. Restano inoltre in capo al conduttore tutte le altre spese legate alla custodia del veicolo presso un deposito autorizzato, qualora l’autorità che ha proceduto al fermo non consenta la prosecuzione del viaggio fino a destinazione.

Parafrasando un proverbio chi trova un amico trova un tesoro, ma in questi casi può perdere una fortuna.