Nuove regole per gli autovelox
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha siglato il 9 giugno 2026 il nuovo decreto che riorganizza l'intero sistema di approvazione dei dispositivi per il controllo della velocità. Il testo normativo fissa in modo preciso i criteri tecnici, i requisiti costruttivi e i passaggi burocratici necessari per validare i modelli di rilevamento automatico delle infrazioni stradali, facendo esplicito riferimento alle procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada. Il fulcro del decreto risiede nel percorso di verifica del prototipo iniziale, indispensabile per certificare la precisione dello strumento come misuratore di velocità.
Per ottenere il via libera e garantire la piena affidabilità sul campo, ogni apparecchio deve superare rigidi test di taratura iniziale e successivi controlli periodici di buon funzionamento. A integrazione dei requisiti descritti, il documento ministeriale include uno schema tecnico dettagliato che elenca tutte le componenti e le caratteristiche strutturali sottoposte a esame durante la fase di omologazione.

In relazione alle caratteristiche e modalità di funzionamento del dispositivo è necessario effettuare per ogni dispositivo in uso, una verifica iniziale e le successive verifiche periodiche, che comprendono specifiche prove ed analisi per caratteristica e/o requisito posseduto.
Alcuni articoli di interesse di questo decreto sono i seguenti:
- L’articolo 1 che definisce l’ambito di applicazione del decreto in relazione ai dispositivi e sistemi
utilizzati per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, precisando che
l’omologazione del prototipo è finalizzata ad accertarne l'idoneità come misuratore di
velocità in conformità ai requisiti tecnici previsti.
- L’articolo 2 che stabilisce che il decreto di omologazione del prototipo viene rilasciato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito di verifica positiva, con conseguente
pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo Ministero.
- L’articolo 3 che chiarisce che le specifiche tecniche di ogni dispositivo o sistema oggetto di
omologazione devono corrispondere a quanto riportato nella tabella identificativa di cui al
Capo 1 dell’Allegato A.
- L’articolo 4 che disciplina l’obbligo di taratura e verifica iniziale e periodica, imponendo il divieto di utilizzo del dispositivo in caso di esito negativo dei suddetti controlli, sino al ripristino della piena funzionalità.
- L’articolo 5 che definisce le modalità e la periodicità con cui gli organismi accreditati devono eseguire i controlli sulla produzione, verificando sia il sistema di gestione del costruttore che la conformità del prodotto finale rispetto al tipo omologato.
- L’articolo 6 che disciplina la validità dei dispositivi già approvati secondo il precedente decreto n. 282/2017, definendo le procedure e le tempistiche per l’adeguamento o la regolarizzazione degli strumenti esistenti e la gestione delle istanze in corso.
- L’articolo 7 che sancisce l’abrogazione del precedente decreto del 13 giugno 2017, n. 282,
fissandone l’efficacia a decorrere da un anno dall’entrata in vigore del presente decreto.
