Laboro ergo sum?




Non per ribadire l’ovvio ma, come già scritto, nel nostro ordine legislativo, il noleggio non esiste. Al fleet manager, che vive di questo, non resta che dire: “Il contratto è mio e lo gestisco io”

Un po’ di tempo fa scrissi un articolo per un periodico che aveva un titolo un po’ provocatorio: Il noleggio non esiste. Passarono pochi mesi, poi alla rivista giunse la lettera di un fleet manager che, tra il serio e il faceto, si chiedeva e mi domandava sarcastico se la mattina andasse a lavorare veramente, oppure se quell’attività che lo impegnava tutti i giorni fosse solo un’illusione, visto che con il noleggio “ci campava”. Stava entrando in crisi e come lui alcuni dealer che con lui abitualmente entravano in contatto.

Se questa figura giuridica concretamente non ‘abita’ nel nostro ordine legislativo, fiscalmente si è a posto o no? E anche civilmente, i contratti che ogni giorno vengono stipulati sono validi oppure devono temersi azioni legali per risarcimento danni a causa di accordi irregolari?
Dunque chiariamoci: se cerco la figura del noleggio nel vigente Codice Civile non la trovo. Quanto ad esso, come contratto atipico e cioè non espressamente riconducibile a una figura già prevista, il noleggio esiste eccome. Solo è necessario fare riferimento a quanto già tipizzato dalla legge per la locazione (art.1571 e segg. del C. Civile). La possibilità di ‘costruire’ un contratto tra due soggetti interessati a farlo è un’espressione dell’autonomia contrattuale: disciplinata dall’articolo 1322, è la libertà delle parti di produrre, concordemente tra loro, effetti giuridicamente rilevanti per costituire e regolare rapporti patrimoniali.
Ciò permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto che, come il noleggio, non è previsto da uno schema tipico. Beninteso nei limiti imposti dalla legge che sono dati dalle norme imperative, dall’ordine pubblico e dal buon costume, e purché gli accordi siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Condividiamo?
Accertato che le parti possono anche creare nuovi contratti, se questi sono più adatti a regolare i loro rapporti patrimoniali, queste nuove figure dovrebbero divenire oggetto di una normativa ad hoc. Come nel caso del franchising, i cui operatori possono contare su di una propria specifica disciplina.
In particolare, sarebbe gradito un intervento del legislatore inteso a regolamentare le peculiarità del noleggio, a breve o lungo termine, di beni di largo consumo come ad esempio alcune attrezzature o gli autoveicoli, civili e commerciali.
Non si ritiene, invece, del tutto auspicabile la semplice interpretazione giurisprudenziale caso per caso.
È noto infatti che essa ha per oggetto le singole sentenze (quindi le fattispecie considerate una per una), in primo luogo quelle delle sezioni unite della Cassazione, senza una osservazione generale delle questioni da trattare. Essa pone problemi particolari di fronte alla mancanza o semplici lacune normative per le quali sarebbe preferibile l’emanazione di una disciplina adeguata. E questo anche se non può negarsi una funzione creatrice della giurisprudenza, chiamata molto spesso ad adeguare l’interpretazione alla luce degli interessi tutelati e dell’evoluzione della società.