Chi paga?Dura lex sed lex




In caso di sanzioni pecuniarie, rispondono il proprietario del veicolo l'usufruttuario, l'acquirente, l'utilizzatore e il locatario. Una norma aggiornata che potrebbe generare ricorsi a raffica


(a cura dell'Avv. Dionigi Bovolo, esperto di contrattualistica del trasporto)

Un'ordinanza perniciosa per l'intero settore del noleggio? Forse, ma sicuramente la pronuncia emessa dalla VI Sezione Civile con il n° 1845/18 è di quelle che faranno discutere.

L'argomento trattato è quello della solidarietà nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni al Codice della Strada, tra locatario e locatore di veicolo senza conducente.

Già ne trattammo sulle pagine di questa rivista, ma mi pare opportuno ricordare che il principio di solidarietà - del pagamento di una sanzione pecuniaria tra il proprietario di un veicolo e altri soggetti e chi lo guida commettendo un'infrazione - è previsto dall'art. 196 del CdS, che indica anche i soggetti responsabili (e tenuti a pagare).

Nessuno escluso

La norma, recentemente novellata, prevede che per le violazioni rispondano il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e, da poco tempo, nelle ipotesi di cui all'art. 84 CdS, risponde solidalmente anche il locatario. La scelta del legislatore di aggiungere questo ultimo soggetto risponde, come evidenziano gli stessi Ermellini, alla ratio complessiva della norma "che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale". Ciò al fine, onestamente dichiarato, di agevolmente "ottenere il pagamento della sanzione". L'interpretazione dell'ultima parte dell'art. 196 CdS, precisano i Giudici, non può vanificare la solidarietà, una volta che non sia facilmente identificabile il conducente e non sia altrettanto agevolmente accertabile il locatario, specie per il noleggio a termine.

Infine, e con riferimento a una precedente ordinanza (18988/2015), si stabilisce che "l'ultima parte dell'art. 196 Codice della Strada deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidalmente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) e al conducente. 

Concludendo, la Corte offre una soluzione che, a mio parere, in via teorica è corretta ma difficilmente praticabile, anzitutto per ragioni di costi. Si suggerisce che, rilevata l'infrazione e identificato il proprietario dell'autovettura attraverso il pubblico registro automobilistico, questi proponga ricorso al Prefetto competente per mezzo di una impugnazione in via amministrativa dei verbali. 

Successivamente, estinta l'obbligazione con l'Amministrazione, sorgerà il diritto di regresso del locatario nei confronti del proprio cliente che ha commesso l'illecito.

Una strada lunga che necessita parecchie fasi di complessa gestione, ma dura lex (per ora) sed lex.