D come dettaglicosa (non) dice il codice




Manutenzione ordinaria o piccola manutenzione? Le parole sono importanti di fronte a una spesa imprevista. Ma come cavarsela se la parola noleggio nel Codice nemmeno c’è?

Spesso sono i dettagli a dire molto, o forse tutto, della qualità e dell’affidabilità di un prodotto.
Al di là dell’arida norma di legge, è noto che le spese per la manutenzione di un’autovettura noleggiata sono a carico del noleggiatore, mai dell’utilizzatore. Tuttavia, leggendo le disposizioni previste in alcuni contratti di NLT, ci si accorge che possono esserci incertezze che derivano dall’interpretazione anche solo di un singolo vocabolo.
Sta infatti a chi propone il servizio di noleggio inserire clausole contrattuali chiare, formate da parole con significato univoco. Manutenzione ordinaria, piccola manutenzione, manutenzione straordinaria, riparazioni, sono tutti termini che devono essere ben specificati sul contratto, per non trovarsi di fronte a un problema per cui - pare sia successo -, dopo aver cambiato l’olio in occasione di un controllo programmato, venga richiesto al cliente un piccolo contributo anche per altri… rabbocchi.

Qui pro quo
Non è solo questione di linguistica o di esegesi del testo: sono i significati esatti delle parole, dei quali si terrà conto in occasione di una lite da discutersi in tribunale. Dunque è bene evitare equivoci sin dall’inizio. Si consideri che già nel 1978 la Cassazione ebbe a precisare, proprio in occasione di una causa, che le piccole manutenzioni sono quelle di modesta entità, che risultano dipendenti non da vetustà o caso fortuito, ma dal deterioramento prodotte dall’utilizzo del bene locato.
Come valutare quindi il completamento o la sostituzione del liquido lavavetri di un veicolo, in occasione della manutenzione programmata di esso? È una spesa sempre compresa a carico della società di noleggio, oppure se ne dovrà occupare l’utilizzatore?
Se è - ovviamente - escluso il pagamento della semplice acqua aggiunta e inserita nel serbatoio, non lo è invece il rifornimento di speciali additivi di qualsiasi tipo.

Nel pieno rispetto del dispositivo di cui all’articolo 1609 del Codice civile, che infatti addossa al locatario tutte quelle piccole manutenzioni dipendenti dal deterioramento prodotto dall’uso del bene locato, tutte le altre possono essere concordate nel contratto e i pagamenti ripartiti con l’utilizzatore.
Singolare è, mi piace ricordarlo, che tutte le norme codicistiche applicabili al noleggio a lungo termine si riferiscano alla locazione (Art. 1571 c.c. “La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”).
Le norme della locazione sono le stesse, quindi anche per il noleggio, è vero, ma si sa, la parola noleggio per il Codice civile non esiste.