Animali a bordo - Keep Care




‘Dimenticarsi’ del proprio cane in auto può costare, oltre alla condanna morale, una sanzione fino a 10.000 euro e l’arresto fino a un anno. Le società di renting lo sanno

(rubrica a cura dell'Avv. Dionigi Bovolo, esperto di contrattualistica del trasporto)


È noto che gli italiani amano i cani, salvo poi abbandonarli, con un comportamento a dir poco criminale, sulle autostrade quando ci si accorge che non sono di peluche, ma hanno esigenze e diritti ben codificati. Al momento di ordinare un’autovettura, è perciò necessario dotarla di tutti gli allestimenti necessari per il trasporto dei nostri amici a quattro zampe.

Come previsto dai contratti di Noleggio a lungo termine, è al concessionario che occorre fare presente che sull’auto viaggeranno anche simpatici animali e che quindi, a bordo del veicolo, devono essere montati tutti quegli accorgimenti tecnici idonei allo specifico trasporto in sicurezza della specie posseduta.

Le regole, e le sanzioni per gli inadempienti, sono previste dal Codice della strada all’art. 169, ma quando entra in gioco il loro benessere può essere applicato anche il Codice Penale.

Il caso del quale ci occupiamo, e per il quale si è pronunciata la Corte di Cassazione, riguarda l’ipotesi di maltrattamento e abbandono di un cane a bordo di un’auto parcheggiata al sole con i finestrini ermeticamente chiusi. Frutto di una scellerata dimenticanza del padrone del veicolo, e dell’animale, il fatto ha assunto rilievo di natura penalistica perché nel comportamento del proprietario i Giudici hanno ravvisato i caratteri della crudeltà e dell’indifferenza.

La condotta è punita dall’art. 727 del Codice Penale che sanziona i casi di abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, come verificatosi nella fattispecie.

La Cassazione ha ritenuto che al povero cane abbandonato in auto sia stato inflitto un vero e proprio supplizio. Corretta e a mio parere condivisibile, dunque, la sanzione dell’ammenda posta a carico del proprietario del cane al termine del processo, anche in considerazione del fatto che troppo spesso le cronache hanno raccontato non solo di animali, ma anche di bimbi 'lasciati-solo-per-un-attimo' di fronte a un supermercato o a un centro commerciale da padri e madri disattenti (per usare un eufemismo) e morti dopo atroci sofferenze.

Il dispositivo della sentenza n. 44902/12 depositata il 16 novembre ha così il pregio di aver definitivamente chiarito che una tale negligente condotta non è da ritenersi semplice 'distrazione'; se si tratta di un animale "la condotta del proprietario che lascia il proprio cane in auto, con i finestrini chiusi, in una giornata soleggiata e con temperatura particolarmente elevata, atteso che tale comportamento è assolutamente incompatibile con la natura dell’animale, potendo provocargli paura e sofferenza" integra il reato di cui all’art. 727 del Codice Penale.  Nel caso, invece, si fosse trattato di una persona, il reato contestabile sarebbe stato quello di omicidio.